COME RICHIEDERE E UTILIZZARE IL BONUS PSICOLOGO 2025

Con la circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni pratiche per individuare i beneficiari del contributo destinato a coprire le spese per le sedute di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del sostegno economico per l’anno 2025. Le indicazioni seguono l’entrata in vigore del decreto del Ministro della Salute, emanato congiuntamente al Ministro dell’Economia e delle Finanze il 10 luglio 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025. La misura è stata resa permanente dall’articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).

Il decreto ministeriale del 10 luglio 2025 (D.I. 2025) disciplina le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione del beneficio per il 2025, oltre a stabilire la ripartizione delle risorse tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige per gli anni 2024 e 2025.

Il contributo può essere richiesto una sola volta per ogni anno da chi, al momento della domanda, soddisfi i seguenti requisiti:

  • residenza sul territorio nazionale;
  • ISEE ordinario o corrente in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.

Il sostegno economico, che non può superare l’importo di 1.500 euro a persona, è differenziato in base al valore dell’ISEE del richiedente:

  • per ISEE inferiore a 15.000 euro: contributo fino a 50 euro per seduta, per un massimo di 1.500 euro;
  • per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro: contributo fino a 50 euro per seduta, per un massimo di 1.000 euro;
  • per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: contributo fino a 50 euro per seduta, per un massimo di 500 euro.

Le domande per il 2025 potranno essere inoltrate dal 15 settembre al 14 novembre 2025. Al momento della richiesta, il cittadino deve essere in possesso di un’attestazione ISEE valida e conforme. Qualora l’ISEE presenti omissioni o difformità, sarà necessario presentare una nuova DSU per regolarizzare la posizione e permettere la valutazione dell’istanza.

Terminate le procedure di presentazione, saranno predisposte graduatorie distinte per ciascuna Regione e Provincia autonoma, sulla base del valore ISEE (dal più basso) e, in caso di parità, dell’ordine cronologico delle domande. Gli esiti saranno comunicati via SMS o e-mail e resi disponibili online nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

In caso di accoglimento, il provvedimento indicherà sia l’importo del beneficio riconosciuto sia il codice univoco personale. Tale codice dovrà essere fornito allo psicoterapeuta per ogni seduta, scegliendolo tra i professionisti aderenti all’iniziativa e iscritti all’albo degli psicologi con annotazione come psicoterapeuti, segnalati al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP).

Il pagamento, fino a un massimo di 50 euro per seduta, sarà corrisposto direttamente al professionista nelle modalità da lui indicate: i beneficiari, quindi, non riceveranno alcun accredito diretto.

Il contributo dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie; decorso tale termine, il codice univoco verrà automaticamente annullato.

A partire dal 2025, è introdotta una novità: i beneficiari che non svolgano almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento decadono dal diritto al contributo, con conseguente scorrimento delle graduatorie (una sola volta). Per questo motivo, i professionisti sono tenuti a confermare tempestivamente la prima seduta, comunque non oltre il limite dei 60 giorni.

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