SALVA CASA SALVINI: CHIARIMENTI
Salva Casa: chiarimenti di ANCI e ANCE su tolleranze, sanatorie e cambi di destinazione d’uso Tolleranze costruttive: cosa cambia davvero?Uno dei punti centrali del decreto “Salva Casa” riguarda le tolleranze costruttive. ANCI e ANCE hanno chiarito che le tolleranze non metriche non sono applicabili agli immobili sottoposti a vincolo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004. Questo significa che qualsiasi edificio situato in un’area vincolata, sia esso di rilevanza culturale o paesaggistica, non potrà beneficiare di queste deroghe, indipendentemente dal suo valore architettonico. Dal punto di vista temporale, le nuove tolleranze (in percentuale) si applicano solo alle difformità realizzate fino al 24 maggio 2024. Per gli interventi successivi, resta in vigore il limite tradizionale del 2%. Inoltre, le tolleranze — comprese quelle sulle distanze — non possono essere applicate alle sanatorie relative a titoli edilizi rilasciati prima di ottobre 1977, come specificato nell’art. 34-ter del Testo Unico Edilizia. Un’altra precisazione riguarda la tolleranza del 2% sui requisiti igienico-sanitari, prevista dal D.M. 5 luglio 1975. Non è possibile, ad esempio, ridurre le altezze minime degli ambienti abitativi sotto i 2,40 metri, a meno che non venga presentato un progetto conforme all’art. 24 del D.P.R. 380/2001. Per il calcolo delle superfici e delle tolleranze nei fabbricati plurifamiliari, il riferimento resta la singola unità immobiliare. In mancanza di indicazioni più precise, prevale un’interpretazione restrittiva, mantenendo la soglia del 2%. Sanatorie edilizie e vincoli: cosa è possibile regolarizzare?Sulle parziali difformità edilizie, soprattutto per interventi antecedenti alla Legge 10/1977, l’ANCI ha chiarito che l’art. 34-ter consente la regolarizzazione tramite SCIA, purché le opere siano state realizzate entro la validità del titolo edilizio originario, senza necessità di verifica di conformità urbanistica o igienico-sanitaria. Una posizione confermata anche dalla giurisprudenza, che ammette il rilascio della sanatoria anche senza l’agibilità, eventualmente ottenibile successivamente. Nel caso di SCIA in sanatoria (artt. 36-bis e 37 del D.P.R. 380/2001), è obbligatoria la stima dell’aumento del valore venale o una dichiarazione tecnica, utile al calcolo della sanzione amministrativa. Anche in presenza di vincolo sismico sopravvenuto, l’intervento potrà essere sanato purché conforme alle norme in vigore all’epoca della sua realizzazione. Sul piano economico, l’ANCI ha ribadito che l’oblazione corrisponde al doppio dell’incremento del valore venale, con un tetto tra 1.032 e 10.326 euro, ridotto a metà in caso di doppia conformità. Malgrado le difficoltà legate alle tempistiche dell’Agenzia delle Entrate, questa regola è già pienamente operativa. Titoli edilizi e stato legittimo dell’immobile: quale documentazione serve?Definire lo stato legittimo dell’immobile resta uno degli aspetti più delicati. Secondo il Ministero, è sufficiente che l’ultimo titolo edilizio indichi i riferimenti ai titoli precedenti. Tuttavia, il Consiglio di Stato (sentenza n. 4127/2025) richiede invece un controllo rigoroso da parte delle amministrazioni. In attesa di un chiarimento definitivo, la modulistica unificata introdotta il 23 maggio 2025 offre comunque uno strumento pratico per i professionisti. Cambi di destinazione d’uso: cosa prevede Salva Casa?Sul fronte dei cambi d’uso, viene confermato che i cambi orizzontali (all’interno della stessa categoria funzionale) sono esentati dal pagamento di oneri urbanistici, come stabilito dalla FAQ D.2.1.4 delle linee guida ministeriali. Per i cambi verticali (tra diverse destinazioni funzionali), la “prevalenza funzionale” può essere determinata in base al numero di unità immobiliari, e non necessariamente alla superficie, salvo diverse indicazioni locali. Nei casi di piani terra e seminterrati, l’applicazione delle agevolazioni previste dal decreto dipende da specifiche normative regionali. In assenza di queste, il cambio d’uso resta possibile, ma senza deroghe sui costi. Recupero abitativo e deroghe igienico-sanitarieIl decreto apre anche alla possibilità di recuperare locali non conformi, in particolare negli edifici storici, purché sia presentato un progetto che garantisca condizioni igienico-sanitarie accettabili. Si tratta di una disposizione transitoria, il cui impatto varia in base alle normative locali. Recupero dei sottotetti: quando si può derogare alle distanzeIl recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche in deroga alle distanze minime tra edifici previste dalla normativa (come i 10 metri tra pareti finestrate o i 3 metri dai confini), salvo norme comunali più restrittive. Tuttavia, non è una deroga automatica. Sono richieste alcune condizioni fondamentali: In breve, non è ammesso modificare l’involucro dell’edificio per guadagnare nuova volumetria.
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